Assegno temporaneo figli minori ed aumento assegni familiari: pubblicato il decreto

Il decreto-legge n.79/2021, introduce, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un "assegno ponte"

Data di pubblicazione:
10 Giugno 2021
Assegno temporaneo figli minori ed aumento assegni familiari: pubblicato il decreto

E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.135 dell'8 giugno, il decreto-legge n.79/2021 che riconosce un assegno temporaneo su base mensile dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare (ANF); quest' ultimo, invece, continuerà ad essere corrisposto alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati.

Requisiti per l'accesso

L'assegno viene erogato a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, si sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • a) il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
    • 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
    • 2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
    • 3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'eta';
    • 4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'art.7 del medesimo DPCM.

Criteri per la determinazione dell'assegno

L'assegno è determinato in base alla tabella di cui all'Allegato 1, che individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.

Gli importi di cui all'Allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

Il beneficio è riconosciuto dall'INPS nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021.

La domanda

La domanda si presenta in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato (CAF). Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all'art.4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore.

 

Sempre ai sensi del medesimo decreto inoltre a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorati di 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.

Ultimo aggiornamento

Sabato 24 Settembre 2022